Coordinatore per la sicurezza nei cantieri

Coordinatore della sicurezza

Il Coordinatore della Sicurezza è la figura professionale che secondo il Testo Unico della Sicurezza controlla la regolarità dei cantieri mobili e la sicurezza sul lavoro negli stessi.


La figura descritta ha due ruoli distinti e paralleli:
  • il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione
  • il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione
Il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione

I compiti del coordinatore in questa fase sono:
  • radazione del Piano di sicurezza e coordinamento (PSC)
  • predispone un fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi a cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica. Il fascicolo non è predisposto in caso di lavori di manutenzione ordinaria.
Il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione

I compiti del coordinatore in questa fase sono:
  • verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
  • verifica l’idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento assicurandone la coerenza con quest’ultimo. Ove previsto adegua il piano di sicurezza e di coordinamento ed il fascicolo in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
  • organizza tra i datori di lavoro, compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
  • verifica l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
  • segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni delle prescrizioni del piano e propone la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l’esecuzione dà comunicazione dell’inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;
  • sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.


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1 commento:

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