Il D.lgs 81/08 impone di redigere una serie di documenti, inerenti la sicurezza sul lavoro, in funzione delle attività svolte:
Documento valutazione dei rischi (DVR e DUVRI)
Il
Documento di valutazione dei rischi è l'analisi dei
rischi sui luoghi di lavoro. Il Decreto Legislativo 81/08 (modificato e
integrato dal più recente D.Lgs 106/09) obbliga a redigere il Documento di valutazione
dei rischi. L'articolo 17 del decreto sancisce l'obbligo da parte del datore di
lavoro di individuare quali siano i rischi ai cui i lavoratori sono soggetti durante lo svolgere delle mansioni assegnate. L'analisi riguardante tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei
lavoratori deve essere globale, documentata e finalizzata
all'individuazione di adeguate misure di prevenzione.
Le sanzioni previste per il datore di lavoro in caso di violazioni inerenti la stesura del DVR (art.55 D.Lgs.81/08):
1) Omessa redazione del documento di valutazione dei rischi (Violazione dell'Art.29, comma 1)
Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400€.
2) Incompleta redazione del DVR, omessa indicazione di quanto previsto dall'Art.28 lettere:
1) Omessa redazione del documento di valutazione dei rischi (Violazione dell'Art.29, comma 1)
Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400€.
2) Incompleta redazione del DVR, omessa indicazione di quanto previsto dall'Art.28 lettere:
- b) misure di prevenzione e protezione e DPI
- c) programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza
- d) procedure sulle misure da adottare, distribuzione dei compiti e delle responsabilità
3) Incompleta redazione del DVR, omessa indicazione di quanto previsto dall'Art.28 lettere:
- a) relazione sulla valutazione di tutti i rischi, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa
- f) individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici o richiedono riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione ed addestramento
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Costo del documento : 250,00€ + IVA
Escluse spese di spedizione mezzo raccomandata tracciabile ed eventuale costo contrassegno
Uno
speciale documento (DUVRI – documento valutazione dei rischi da interferenze)
deve essere redatto quando si affidano dei lavori in appalto a ditte operanti
all’interno dell’area dell’azienda (es. ristrutturazioni, manutenzioni
ordinarie e straordinarie).
Facciamo
presente che l’autocertificazione sostitutiva al DVR per le aziende fino 10
dipendenti sarà valida fino al 31.12.2012, da tale data sarà obbligatoria la
redazione del documento di valutazione dei rischi.
Piano operativo della sicurezza (POS)
Il
Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.) è il documento che un datore di lavoro
deve redigere prima di iniziare le attività operative in un cantiere esterno.
Il P.O.S. rappresenta il dettaglio della Valutazione dei rischi, per le
attività che si prevede di eseguire in un cantiere edile (Art. 17 e 28 D.Lgs
81/08). Lo stesso deve essere sviluppato secondo i contenuti previsti nel
Titolo IV - allegato XV dello stesso decreto.
Piano di sicurezza e coordinamento (PSC)
Il
piano è lo strumento finalizzato all'individuazione, l'analisi e la valutazione
dei rischi, e le conseguenti procedure, gli apprestamenti e le attrezzature
atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per
la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori, nonché
la stima dei relativi costi che non sono soggetti al ribasso nelle offerte
delle imprese esecutrici. Il piano contiene altresì le misure di prevenzione
dei rischi risultanti dalla eventuale presenza simultanea o successiva di più
imprese o dei lavoratori autonomi ed è redatto anche al fine di prevedere,
quando ciò risulti necessario, l'utilizzazione di impianti comuni quali
infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva. Il piano è
costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità
dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di
costruzione.
Art.
100 D. Lgs. 81/08 e allegato XV D. Lgs. 81/08.
Il Dlgs 81/2008 all'articolo 134, dispone l'obbligo di redazione del Piano di Montaggio Uso e Smontaggio (PiMUS) ogni qual volta vengano utilizzati ponteggi.
L'articolo 136 comma 1 pone in capo al datore di lavoro dell'impresa, incaricata del montaggio e dello smontaggio dei ponteggi, l'obbligo di redazione del PIMUS a mezzo di persona competente.
Piano di montaggio, uso e smontaggio ponteggio (PIMUS)
Il Dlgs 81/2008 all'articolo 134, dispone l'obbligo di redazione del Piano di Montaggio Uso e Smontaggio (PiMUS) ogni qual volta vengano utilizzati ponteggi.
L'articolo 136 comma 1 pone in capo al datore di lavoro dell'impresa, incaricata del montaggio e dello smontaggio dei ponteggi, l'obbligo di redazione del PIMUS a mezzo di persona competente.
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